Indicazioni per il Padrino di Battesimo o di Cresima

LA FIGURA DEL PADRINO

La scelta del padrino non dev’essere dettata da motivazioni di parentela, di amicizia o di opportunità, ma dalla convinzione che il padrino è il rappresentante concreto della comunità cristiana. Solo in quest’ottica è richiesta la figura del padrino (cfr. SD 221).

REQUISITI

Il Padrino perciò deve avere determinati requisiti per poter essere idoneo a questo compito: deve aver compiuto i 16 anni di età, deve essere battezzato, cresimato ma soprattutto praticante. Non è opportuno scegliere padrini che non frequentano la Messa domenicale. Deve conoscere la dottrina cristiana e condurre uno stile di vita ispirato al van­gelo (cfr. DP 107). “A persone condannate dal competente organo giudiziario dello Stato con sentenza definitiva per reati di ‘ndrangheta e simili, o che risultino affiliate, o comunque contigue, ad associazioni ‘ndranghetiste e, con il loro operato o connivenza, siano strumenti per la loro affermazione sul territorio, non va perciò rilasciato dalle autorità ecclesiastiche il permesso di fungere da padrino o madrina nelle celebrazioni dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana” (Conferenza Episcopale Calabra, Per una nuova evangelizzazione della pietà popolare, 30 giugno 2015, n. 11).

LA SITUAZIONE IRREGOLARE CIRCA LA VITA CONIUGALE

In particolare la situazione irregolare circa la vita coniugale di coloro che convivono, che sono sposati solo civilmente, che divorziati sono sposati solo civilmente, rende non idonei a svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono una pienezza di testimonianza cristiana come sono i servizi liturgici e in particolare quello di lettori, il ministero di catechista, l’ufficio di padrino per i sacramenti, la partecipazione ai consigli pastorali. Tuttavia, pur non vivendo la piena comunione ecclesiale e non potendosi accostare alla Comunione eucaristica, non si considerino separati dalla chiesa, potendo e anzi dovendo, in quanto battezzati, partecipare alla sua vita: ascoltando la Parola, frequentando il sacrificio della messa, perseverando nella preghiera, incrementando le opere di carità e collaborando alle iniziative della comunità in favore della giustizia, educando i figli nella fede cristiana e coltivando lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio (cfr FC 79-85; DPF 207-234).

ATTESTATO DI IDONEITA’

Se il padrino abita a Ravagnese, occorre allegare al modulo di iscrizione, l’attestato di idoneità scaricabile dal nostro sito. Non sono sufficienti il certificato di Cresima o altri documenti. Il padrino sarà contattato per poter concordare per tempo gli incontri di preparazione necessari. Se invece il padrino non abita a Ravagnese, occorre allegare al modulo di iscrizione, l’attestato di idoneità sottoscritto dal proprio parroco territoriale.

Non si accettano richieste “urgenti” per il rilascio di attestato di idoneità per poter svolgere la funzione di padrino fuori parrocchia. Il rilascio di tale attestato prevede due incontri di preparazione e dunque occorre richiederlo almeno un mese prima.

La mancata disponibilità del padrino non è di norma un valido motivo per rimandare i sacramenti. Salvo gravi imprevisti, è il padrino a doversi adattare riguardo il giorno e l’ora.

I genitori non possono fare da padrini. Essere genitori infatti è molto più che essere padrini. Si sconsigliano padrini in età molto a­vanzata e si raccomanda di non scegliere padrini che non hanno ricevuto ancora la cresima per non costringerli a doversi cresimare, magari in modo frettoloso e svilente. (cfr. DP 114-115; SD 229).

PADRINI ORTODOSSI

Nel battesimo di un cattolico, in forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di padrino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina), a condizione che sia riconosciuta l’idoneità del padrino. Tuttavia l’educazione cristiana competerà in primo luogo al padrino cattolico, in quanto rappresenta la comunità cristiana ed è garante della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del battezzato e/o dei suoi genitori (cfr. CEI, Vademecum per la Pastorale delle Parrocchie cattoliche verso gli Orientali non cattolici, 16).