INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE
La Celebrazione è il cuore del Matrimonio e pertanto i nubendi curino con particolare impegno la sua preparazione insieme al Celebrante, attenendosi in generale alle norme canoniche, pastorali e liturgiche per tutto ciò che non è espressamente indicato in queste norme.
Non è consentito arrivare in ritardo al matrimonio, specialmente per ritardi dovuti ai preparativi estetici della sposa. Se è possibile tollerare un lieve ritardo, non è consentito alle liturgie nuziali sconfinare in orari occupati da altre attività pastorali. Sarebbe opportuno che fioraio, fotografo, musicisti, cantori, testimoni, e tutti coloro che in qualche modo hanno un ruolo all’interno della celebrazione, fossero scelti tra coloro che conoscono e condividono la fede cristiana, che abbiano perciò il dovuto rispetto verso la casa del Signore e che vivano il matrimonio come un momento di intensa preghiera per gli sposi e non come occasione di distrazione o di disturbo. Anche gli abiti siano rispettosi del luogo sacro. Gli auguri finali non è bene scambiarli in chiesa, in quanto la chiesa è luogo di preghiera e tale deve rimanere, favorendo il raccoglimento degli sposi e di quanti hanno vissuto un momento di grazia.
Nella designazione dei testimoni delle nozze cristiane, si segua sempre il criterio della testimonianza cristiana di vita. In particolare ai testimoni si richiede di: a) non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica; non aver ricevuto condanne con sentenza definitiva per reati di ‘ndrangheta e simili, o risultare affiliati, o comunque contigui, ad associazioni ‘ndranghetiste’ e, con il loro operato o connivenza, siano strumento per la loro affermazione sul territorio; b) preferibilmente di non aver contratto matrimonio solo civile, né di convivere, né di aver procurato il divorzio .
E’ opportuno che insieme agli sposi, anche i testimoni e le rispettive famiglie partecipino alla Comunione eucaristica durante la liturgia nuziale, pertanto è auspicabile che si accostino alla confessione qualche giorno prima del matrimonio. In Quaresima e in Avvento si preferisce non celebrare matrimoni, ma in ogni caso si raccomanda in modo particolare la sobrietà e il rispetto del tempo liturgico. Nella nostra Arcidiocesi è vietata la celebrazione dei matrimoni nelle domeniche e nelle feste di precetto (cfr. DP 248, 250). ed è sconsigliato fortemente il matrimonio di una battezzata con un appartenente a religione islamica: la posizione della donna, infatti, nei confronti dell’uomo, vigente nella cultura e nei costumi islamici, minerebbe il fondamento stesso del matrimonio monogamico e indissolubile e quello dell’educazione cristiana dei figli (cfr. DP 261).
I minorenni non possono contrarre matrimonio senza la dispensa concessa dal Vescovo diocesano per gravi e motivate ragioni, premessa la relativa autorizzazione da parte del Tribunale dei minori, la verifica circa la libertà del consenso e l’accertamento della maturità psicofisica dei minori da parte del Consultorio familiare di ispirazione cristiana. L’eventuale imprevista gravidanza di una minorenne non è motivo sufficiente per autorizzare un matrimonio (cfr. DP 255).
Prima del Matrimonio occorre aver ricevuto il Sacramento della Confermazione, mentre coloro che sono già sposati civilmente o conviventi riceveranno la Confermazione dopo la celebrazione delle nozze (Cfr. CEI, Orientamenti Pastorali sulla preparazione al Matrimonio e alla Famiglia, 22 ottobre 2012, n.26)
Per coloro che da tempo non frequentano la Messa e/o non hanno maturato un chiaro orientamento cristiano ma desiderano la celebrazione cristiana del matrimonio, essendo battezzati e non rifiutando esplicitamente la fede, è opportuno scegliere il rito nuziale nella Liturgia della Parola ma non la Celebrazione Eucaristica. “«Nell’esperienza pastorale italiana si verifica sempre di più il caso di coppie che, pur non avendo maturato un chiaro orientamento cristiano e non vivendo una piena appartenenza alla Chiesa, desiderano la celebrazione religiosa del Matrimonio, essendo battezzati e non rifiutando esplicitamente la fede». Il Rito, venendo incontro in particolare a queste situazioni, ha predisposto la possibilità della celebrazione del sacramento nella liturgia della Parola, per coloro che da tempo non frequentano la Messa, prevedendo al termine la consegna della Bibbia, nell’auspicio di incoraggiare un itinerario di riscoperta del battesimo in chiave sponsale” (CEI, Orientamenti Pastorali sulla preparazione al Matrimonio e alla Famiglia, 22 ottobre 2012, n.21).
Per i matrimoni misti occorre attenersi alle indicazioni previste circa la forma canonica che nella maggior parte dei casi prevede il rito nella Liturgia della Parola e non nella Celebrazione Eucaristica. Per il matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico la normativa canonica, prevede la licenza dell’Ordinario del luogo. Particolare importanza assume la dichiarazione della parte cattolica con la quale si dichiara pronta ad allontanare tutti i pericoli di abbandonare la fede cattolica e promette di fare quanto è in suo potere perché i figli siano educati nella Chiesa cattolica; di tali impegni deve essere informata e consenziente l’altra parte. In tale contesto non va dimenticato che spesso la parte non cattolica è tenuta ad impegni analoghi verso la sua comunità religiosa di appartenenza. Anche la scelta della celebrazione del matrimonio richiede particolare attenzione. Infatti, per la celebrazione del matrimonio si richiede di osservare la forma canonica, secondo le indicazioni previste nel Rito del matrimonio, facendo quindi riferimento al rito della celebrazione del matrimonio nella liturgia della Parola, salva diversa valutazione della circostanza. Tale requisito incide nella validità stessa della celebrazione, salvo in caso di matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, in cui la forma canonica è richiesta per la liceità. In presenza di particolari e motivate difficoltà, l’Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da tale forma, evitando in ogni caso una duplice celebrazione religiosa o il rinnovo del consenso.
Un’attenzione ancora maggiore si richiede qualora la parte cattolica intenda unirsi in matrimonio con una parte non battezzata. Sussiste in questi casi un impedimento alla celebrazione del matrimonio, per cui esso può essere celebrato validamente solo con la dispensa. Infatti, notevoli possono essere le differenze circa la visione del matrimonio e della vita familiare, con una maggiore difficoltà a coltivare e testimoniare la propria fede e a educare cristianamente i figli. Per questo, nel cammino di preparazione di tali coppie al matrimonio, è importante aiutarli a cogliere le differenze esistenti, confrontandosi sugli elementi essenziali e concordando su quanto si richiede per una valida celebrazione del matrimonio. È evidente che in tale accompagnamento si richiede una conoscenza basilare della religione non cristiana cui appartiene il coniuge non battezzato, ispirata ai principi conciliari e del dialogo interreligioso e alla dignità della persona umana. Anche qualora tale persona non professi alcuna religione, come per il matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico, è opportuno che, nel cammino di preparazione alle nozze, si tenga presente quanto richiesto dalla normativa canonica. Infatti, per poter far richiesta di dispensa dall’impedimento, è necessaria la dichiarazione della parte cattolica di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto in suo potere per educare cristianamente i figli. Per la celebrazione del matrimonio, si richiede inoltre di osservare la forma canonica, usando il rito apposito, salvo dispensa dalla forma canonica (CEI, Orientamenti Pastorali sulla preparazione al Matrimonio e alla Famiglia, 22 ottobre 2012, n.27).
Eventuali riti della “velazione e incoronazione degli sposi”, non rientrano nelle consuetudini locali (cfr. Rito del Matrimonio n. 84).
La chiesa per i preparativi è disponibile due ore prima della celebrazione.
E’ vietato portare o gettare il riso dentro la chiesa. I nubendi si impegnano a risarcire la parrocchia in caso di eventuali danni agli arredi e al patrimonio artistico procurati da parenti, amici, cantori, fioristi e fotografi.
Non sono ammessi in chiesa Wedding Planners o organizzatori di Matrimoni. Tutto quello che avviene in chiesa risponde esclusivamente alle norme liturgiche, viene preparato con i nubendi ed è competenza esclusiva del Celebrante, non di organizzatori di matrimoni che prima, durante o dopo la celebrazione si arrogano il diritto di guidare e condurre, con gesti e parole, gli sposi, i testimoni e gli invitati.
Eventuali buffet dopo la celebrazione vanno allestiti assolutamente fuori del sagrato della Chiesa e possibilmente lontani dal portone di ingresso così da evitare di occludere l’accesso ed eventuali schiamazzi in prossimità della chiesa che non consentirebbero lo svolgersi decoroso delle altre funzioni liturgiche. E’ fatto divieto alle ditte che allestiscono il buffet di usare cartelloni pubblicitari o peggio ancora di affiggerli o appoggiarli alla facciata della chiesa.